Il brevetto per invenzione è definito come una soluzione innovativa in risposta a un problema tecnico. L’invenzione ha una durata ventennale e può fare riferimento a un congegno, una varietà vegetale, un prodotto, un metodo o procedimento completamente nuovo o può semplicemente rappresentare un miglioramento sostanziale di un oggetto già esistente mentre non sono brevettabili (art. 12 L.I.) le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori.
Possono essere oggetto di brevetto per invenzione le innovazioni, che implicano un’attività inventiva e che sono atte ad avere un uso industriale (oltre, ovviamente, a essere lecite, ovvero non contrarie all’ordine pubblico e al buon costume).
Il trovato, per essere brevettabile, deve poi soddisfare altri requisiti che sono: novità intrinseca (originalità), industrialità, liceità. Per ottenere un brevetto di invenzione occorre preparare la documentazione necessaria e pagare le relative tasse. NORMATIVA: R.D. 29.06.1939 n. 1127.